interactive GDPR 2016/0679 IT
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- rispettivi 2
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Articolo 50
Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali
In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità_di_controllo adottano misure appropriate per:
a) | sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali; |
b) | prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali; |
c) | coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali; |
d) | promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi. |
CAPO VI
Autorità di controllo indipendenti
Articolo 50
Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali
In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità_di_controllo adottano misure appropriate per:
a) | sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali; |
b) | prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali; |
c) | coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali; |
d) | promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi. |
CAPO VI
Autorità di controllo indipendenti
Articolo 52
Indipendenza
1. Ogni autorità_di_controllo agisce in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento.
2. Nell'adempimento dei rispettivi compiti e nell'esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, il membro o i membri di ogni autorità_di_controllo non subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.
3. Il membro o i membri dell' autorità_di_controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno.
4. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità_di_controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato.
5. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità_di_controllo selezioni e disponga di proprio personale, soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell' autorità_di_controllo interessata.
6. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità_di_controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l'indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale.
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dal 2004 diritto e informatica